Sei dei 18 mesi previsti potranno essere effettuati nell’ultimo anno di studi

Accesso alla professione forense: semestre anticipato per il tirocinio

Firmata la convenzione tra il rettore De Toni e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine, Maurizio Conti

Novità in vista per gli studenti del corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Udine che potranno anticipare 6 dei 18 mesi previsti per il periodo di praticantato presso uno studio legale, iniziando il tirocinio prima della laurea. È questa la finalità della convenzione firmata a palazzo Florio tra il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Maurizio Conti, alla presenza di Marina Brollo, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Mario Nussi, coordinatore dei corsi di studio di area giuridica, Valeria Filì e Francesco Bilotta, componenti della Commissione per i rapporti Università-Ordine. La delegazione del Consiglio dell’Ordine era inoltre composta dal segretario Gianluca Visonà e dai componenti della citata Commissione Paola Lerussi, Tiziana Odorico e Aldo Scalettaris. La convenzione, rinnovabile, avrà la durata di 5 anni.
 
La convenzione consentirà agli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di Giurisprudenza di effettuare, prima del conseguimento del diploma di laurea magistrale, l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, negli studi professionali degli avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati di Udine. La convenzione innova il tirocinio forense accorciandone in pratica i tempi, dato che il primo semestre di esercizio della pratica può iniziare durante l’ultimo anno degli studi universitari. Possono chiedere di essere ammessi gli studenti che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni, purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato; Diritto processuale civile; Diritto penale; Diritto processuale penale; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto dell’Unione europea. Al termine del tirocinio lo studente dovrà redigere una relazione dettagliata sulle attività svolte e il Consiglio dell’Ordine rilascerà un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Gli studenti ammessi al tirocinio possono inoltre presentare domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti.
 
«Con questa convenzione – sottolinea la direttrice del Disg Marina Brollo - l’Ateneo e l’Ordine degli avvocati, oltre a coltivare una preziosa azione di placement verso il mondo delle professioni, potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento. Ad esempio, per predisporre congiuntamente progetti formativi su specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della tesi per l’esame finale di laurea in Giurisprudenza».
 
L’accordo firmato a Udine attua la convenzione quadro stipulata quest’anno tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense nell’ultimo anno del corso di studio in Giurisprudenza. In base a questa convenzione quadro, i Consigli dell’Ordine possono infatti stipulare apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano attivati corsi di studio in Giurisprudenza.
 
Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo. Potranno essere istituiti e organizzati corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della natura professionalizzante dei corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantirà l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
 
Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

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